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BLOG GaiaNetwork
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    Info e Regole


    GAIA NETWORK è un nuovo sistema distributivo nel settore dell’arredo in edilizia di alta gamma. Usa il metodo del network ed il blog diventa un luogo importante dove i vari componenti, produttori e clienti, commerciale e tecnici, possono confrontarsi e dialogare fra loro.

    Si richiede solo la e.mail per poter aggiornare i partecipanti sui nuovi interventi. In qualità di gestore del blog mi impegno a non utilizzarle in nessun altro modo.

    Allo stesso modo chiedo  ai partecipanti di condividere poche e semplici regole:
    -non esprimere in modo offensivo opinioni su, religione, razza, sesso. E’ ammessa la politica in quanto parte determinante del fattore economico del settore.
    -non utilizzare il blog per comunicazioni pubblicitarie o fare pubblicità. Per comunicare un prodotto , un servizio o una prestazione tecnica /professionale usare il sistema della “VOCE  DI  CAPITOLATO”.
    -ogni articolo deve essere firmato e l’estensore si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

    Come vedete sono poche e semplici regole di normale educazione . In qualità di gestore del blog farò in modo che vengano rispettate.

    Buona lettura e confronto.


    Pier Giorgio Gaiardoni

    Info e Regole
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    PRODUTTORI,COMMERCIANTI RESPONSABILI IN PROPRIO DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTI

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    85

    raccontare

    Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.

    Quando si parla di Prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
    Tra gli operatori coinvolti dagli adempimenti normativi troviamo:
    – I Fabbricanti, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o marchio.
    – Gli Importatori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita dall’Unione, che immetta sul mercato dell’Unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo.
    – I Distributori, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione del mercato.
    – I Mandatari, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che abbia ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti.

    Gli obblighi introdotti dal Regolamento CPR per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento.
    In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti devono accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) ed adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.
    I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l’indirizzo cui poter essere contattati.
    I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto.
    I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate.
    Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.

    A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013.
    Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011.
    I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio.
    Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR.

    LINK AL PDF CON LA NORMATIVA EUROPEA        http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF

    Ing. Antonio Di Caro

    http://www.progettoenergiazero.it/regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr-3052011/
    di Pier Giorgio Gaiardoni postato il 22/11/2013 alle ore 12:02:52

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