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BLOG GaiaNetwork
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    Info e Regole


    GAIA NETWORK è un nuovo sistema distributivo nel settore dell’arredo in edilizia di alta gamma. Usa il metodo del network ed il blog diventa un luogo importante dove i vari componenti, produttori e clienti, commerciale e tecnici, possono confrontarsi e dialogare fra loro.

    Si richiede solo la e.mail per poter aggiornare i partecipanti sui nuovi interventi. In qualità di gestore del blog mi impegno a non utilizzarle in nessun altro modo.

    Allo stesso modo chiedo  ai partecipanti di condividere poche e semplici regole:
    -non esprimere in modo offensivo opinioni su, religione, razza, sesso. E’ ammessa la politica in quanto parte determinante del fattore economico del settore.
    -non utilizzare il blog per comunicazioni pubblicitarie o fare pubblicità. Per comunicare un prodotto , un servizio o una prestazione tecnica /professionale usare il sistema della “VOCE  DI  CAPITOLATO”.
    -ogni articolo deve essere firmato e l’estensore si assume la responsabilità di quanto dichiarato.

    Come vedete sono poche e semplici regole di normale educazione . In qualità di gestore del blog farò in modo che vengano rispettate.

    Buona lettura e confronto.


    Pier Giorgio Gaiardoni

    Info e Regole
    Traduci Articolo:
    Pubblica un tuo articolo
    PRIMA DI METTERE UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE SUL MERCATO......

    Voglia di

    84

    raccontare

    estratto dal regolamento europeo riguardante i distributori o commercianti

    Articolo 14
    Obblighi dei distributori
    1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposi­zione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.

    2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposi­zione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai docu­menti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni einformazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbri­cante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui, ri­spettivamente, all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 13, paragrafo 3
    Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di presta­zione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importa­tore e le autorità di vigilanza del mercato.

    3. Il distributore garantisce che, finché un prodotto da co­struzione è sotto la sua responsabilità, le condizioni di conser­vazione o di trasporto non ne compromettano la conformità alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requi­siti applicabili di cui al presente regolamento.

    4. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto da costruzione da essi reso disponibile sul mercato non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non ri­sponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regola­mento assicurano che vengano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto o, se opportuno, ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le compe­tenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo adisposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli rela­tivi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.

    5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'au­torità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e la rispondenza ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, in una lingua che può essere facil­mente compresa dall'autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da costruzione che hanno messo a disposizione sul mercato.
     

     

     

    di Pier Giorgio Gaiardoni postato il 22/11/2013 alle ore 11:54:21

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