La Direttiva Europea Prodotti da Costruzione 89/106/EEC (CPD) è diventata legge Italiana dal ’93 (DPR n.246
del 21-4-1993 + DPR n.499 del 10-12-97 inerente la sua avvenuta modifica). Scopo della Direttiva è quello di
eliminare le barriere tecniche al commercio, in modo che ai prodotti da costruzione siano consentiti una libera
circolazione ed un libero utilizzo all’interno dell’Unione Europea, per l’impiego previsto.
la Marcatura attualmente è obbligatoria ai sensi della Direttiva Europea Prodotti da Costruzione 89/106/EEC per mettere sul mercato europeo alcuni prodotti da costruzione, tra i quali gli ETICS. Nel tempo essa diventerà obbligatoria per un numero crescente di prodotti.
La Marcatura CE è, in buona sostanza, un “atto” che ha un’evidenza attraverso la sigla CE riportata sul prodotto; e se da una parte è un diritto, perché nessuno ne può autorizzare l’affissione che è prevista direttamente nella CPD, dall’altra è un dovere perché, se previsto, a partire da una data certa soltanto prodotti recanti la Marcatura potranno essere ulteriormente immessi sul mercato unico europeo (e di conseguenzaessereutilizzati nelle opere, siano esse d’ambito pubblico o
privato).
La Marcatura non identifica alcuna supposta “qualità” del prodotto, né garantisce in merito allo stesso. Essa è soltanto un simbolo di conformità rispetto a determinate specificazioni tecniche assunte a riferimento comune in sede di Unione Europea che, in effetti, sulla base dei presuppostiche stanno alla base del cosiddetto “Nuovo Approccio”, definiscono semplicemente un “minimo comun denominatore” rispetto a quanto già in essere a livello obbligatorio nei vari Stati Membri.
Che cosa è un ETA? Noto anche con il suo nome italiano, Benestare Tecnico Europeo, l’ETA è a tutti gli effetti una specifica europea con valore di norma per il singolo prodotto; più precisamente esso è una valutazione tecnica positiva di idoneità all’impiego per l’utilizzo di un prodotto da costruzione di uno specifico produttore per un determinato utilizzo previsto. Questa specifica indica in sostanza come un determinato prodotto appare soddisfare i requisiti essenziali delle opere in cui deve essere incorporato. La differenza con una norma sta nel fatto che, per fare un esempio, mentre tutti i produttori di controsoffitti avranno un’unica norma armonizzata cui riferirsi, viceversa ogni kit di sistema composito di isolamento termico esterno avrà la propria “specificazione”, quindi, supposti 100 kit di ETICS, si avranno (a regime) 100 ETA, sostanzialmente diversi.
Perché così tardi? Perché siamo così lontani da quella data di maggio 2003 che ha visto scattare l’obbligo di marcatura CE per i sistemi compositi di isolamento termico esterno? Il mercato, non solo quello italiano, ha un po’ stentato a partecipare all’avvio di questo meccanismo, nonostante l’obbligatorietà; in Italia l’informazione è circolata già dal 2001 attraverso appositi seminari presso ITC (pur non essendo la sorveglianza di mercato un compito di ITC, bensì di ogni singolo Stato Membro), ma le aziende hanno mediamente assunto un atteggiamento di attesa e sono rimaste a vedere come si muoveva la concorrenza Italiana e europea, confidando sul fatto che nei primi mesi in pochi si muovevano in questo senso.
In Europa sono stati ad oggi rilasciati circa 15 ETA su ETICS. Adesso che le prime aziende si possono presentare con le carte in regola sul mercato esibendo la marcatura CE del loro prodotto, diventerà problematico proporsi sul mercato senza di essa.
LA MARCATURA CE
IL PERCORSO PER UN PRODUTTORE DI SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO
1. Domanda di rilascio di ETA ad un Organismo di Approvazione Europeo (su apposito format) e preparazione di un Dossier Tecnico sul sistema, comprensivo della descrizione dei componenti, del processo di fabbricazione e del Factory Production Control sul sistema
2. Definizione e firma di un contratto con l’Organismo di Approvazione per l’esecuzione o il riconoscimento delle prove iniziali di tipo, la visita ispettiva iniziale alla fabbrica e la valutazione del Factory Production Control
3. Rilascio dell’ETA (a cura dell’Organismo di Approvazione)
4. Domanda ad un Organismo Notificato di Attestazione di Conformità del Factory Production Control del sistema all’ETA rilasciato
5. Stesura di un contratto di Sorveglianza Continua al Factory Production Control del sistema
6. Rilascio del certificato di Attestazione di Conformità del Factory Production Control del sistema all’ETA rilasciato (a cura dell’Organismo Notificato)
7. Dichiarazione di Conformità del Produttore e predisposizione dell’etichetta della Marcatura CE
8. Apposizione della Marcatura CE sull’imballo e/o sui documenti di trasporto del sistema
9. Autocontrollo e registrazione di Factory Production Control, soggetti a sorveglianza continua da parte di un Organismo Notificato.
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Si consiglia nel merito del FPC la lettura del Guidance Paper B rintracciabile nel sito dell’ITC CNR www.itc.cnr.it al link “Aedilitia
I sistemi di Attestazione della conformità (Attestation of Conformità – AoC) variano a seconda dei prodotti da costruzione secondo un sistema che è rintracciabile nel sito dell’ITC CNR www.itc.cnr.it al link “Aedilitia”.
I sistemi di isolamento termico esterno rientrano nella tipologia 2+, sistema che prevede i passi descritti nel testo dell’articolo.